Statuto

Articolo 1 – Costituzione e denominazione – È costituita l’Associazione denominata «Moby Dick».

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ed in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo agli artt. 35 e ss., nonché della normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni.

L’associazione utilizzerà l’indicazione di Associazione di Promozione Sociale e del relativo acronimo, A.P.S., negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

Articolo 2 – Sede e durata – L’Associazione ha sede legale in Salerno (SA), alla via Cupa Parisi n. 11, CAP

La sede legale può essere trasferita con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci e comporta modifica dello statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L’apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria.

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Articolo 3 – Vincolo dell’osservanza dello Statuto – Tutti gli associati sono vincolati all’osservanza dello statuto sociale.

Articolo 4 – Principi ispiratori – L’Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore

Articolo 5 – Finalità ed attività di interesse generale svolte – L’Associazione, in conformità all’atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale che si rivolgono sia agli associati che e terzi:

  • Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d, D. Lgs. n. 117/2017);

Grazie al massiccio utilizzo di metodologie non formali, organizzazione di corsi e seminari finalizzati a potenziare, in particolar modo nei giovani, competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro.

  • Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera v, D. Lgs. n. 117/2017);

Organizzazione di convegni, seminari, work-shop, testimonianze e ogni altra attività utile a raggiungere queste finalità. L’attività sarà organizzata con l’apporto dei volontari dell’associazione e, quando necessario, di collaboratori scelti tra i non associati. Per il coordinamento, se necessario, ci si rivolgerà ad associati.

  • Formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lettera g, D. Lgs. n. 117/2017)

L’attività verterà specificatamente su temi che riguardano le discipline sociali e le opportunità offerte dalla Comunità Europea con i suoi programmi, in particolare su quelli che favoriscono la mobilità e lo scambio di esperienze e di know-how tra i cittadini. L’attività sarà organizzata utilizzando volontari dell’associazione per quanto riguarda la parte promozionale, l’organizzazione logistica e il tutoraggio, mentre saranno utilizzati collaboratori esterni ed associati per quanto riguarda le attività didattiche

  • Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale o religioso (art. 5, comma 1, lettera k, D. Lgs. n. 117/2017);

Attività di turismo sostenibile, che significa anche favorire la mobilità e l’accessibilità a tutti, finalizzate a promuovere il territorio salernitano con le sue bellezze naturali e artistiche in tutta Europa coinvolgendo, in primis, gruppi di persone che vivono disagi sociali, fisici e psichici e creando reti e filiere esclusivamente con organizzazioni pubbliche e private (sia profit che non profit) eticamente orientate. L’attività sarà organizzata con l’intervento dei volontari dell’associazione per quanto riguarda la parte promozionale, mentre saranno utilizzati collaboratori esterni ed associati per quanto riguarda le attività di accoglienza e di logistica in generale

  • Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l, D. Lgs. n. 117/2017)

L’attività prevede l’organizzazione di percorsi progettuali, attività laboratoriali ed esperienziali, progetti di prevenzione, educazione e di studio assistito, attività di orientamento. I destinatari saranno in via prioritaria minori ed adolescenti. L’attività sarà organizzata utilizzando i volontari dell’associazione per quanto riguarda la parte promozionale, l’organizzazione logistica e il tutoraggio, mentre saranno coinvolti collaboratori esterni ed associati per quanto riguarda le attività didattiche, laboratoriali, di orientamento e di coordinamento.

  • Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lettera z, D. Lgs. n. 117/2017)

Ripristino e gestione dei beni da utilizzare per le attività associative e da mettere a disposizione della comunità gratuitamente. L’attività sarà organizzata grazie al contributo esclusivo dei volontari dell’associazione.

  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. n. 117/2017);

Favorire la nascita e/o accompagnare lo start-up di organizzazioni, enti o gruppi informali che fondano la loro base sulla cultura del volontariato e che perseguono scopi analoghi a quelli dell’associazione; realizzare iniziative editoriali, anche mediante l’utilizzo della rete, per il perseguimento delle attività di interesse generale sopra enunciate; organizzare ogni tipo di manifestazione pubblica finalizzati a promuovere l’arte e la cultura come mezzo per facilitare l’incontro e il confronto tra le persone e la socializzazione e l’abbattimento di qualsiasi barriera sociale e culturale e per dare la possibilità di esprimere emozioni, idee e pensieri con linguaggi non verbali. A titolo esemplificativo manifestazioni, mostre, seminari, laboratori, feste, ecc … L’attività sarà organizzata coinvolgendo i volontari dell’associazione e collaboratori, scelti tra i non associati. Per il coordinamento, se necessario, ci si rivolgerà ad associati

  • Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, 244 (art. 5, comma 1, lettera w, D. Lgs. n. 117/2017).

Azioni di prossimità e di mutualità tra i cittadini, attività di orientamento ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio. studi e ricerche, laboratori di cittadinanza, attività di educazione e promozione del volontariato e dei valori ad esso legati. L’attività sarà organizzata grazie al contributo dei volontari dell’associazione e, quando necessario, di collaboratori scelti tra i non associati. Per il coordinamento, se necessario, ci si rivolgerà ad associati.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione delle attività sopra elencate, l’associazione si avvarrà in modo prevalente dell’apporto dei suoi volontari per quanto riguarda la parte promozionale, l’organizzazione logistica e il tutoraggio nelle attività di formazione e didattiche. Per il coordinamento, se ritenuto necessario, ci si rivolgerà ad associati. Per le attività didattiche e laboratoriali, l’associazione potrà individuare formatori e animatori di gruppi sia tra gli associati che tra collaboratori interni. Per tutte le atre situazioni in cui l’associazione avrà la necessità individuare risorse umane necessarie alla realizzazione delle attività, esse saranno scelte tra non associati.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall’Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata. Sarò compito del Consiglio Direttivo individuare le tipologie di queste attività.

L’Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione, anche mediante la stipula di convenzioni comunque denominate, con l’Unione Europea, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, l’Associazione può aderire e/o costituire altri Enti del Terzo settore, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile.

Articolo 6 – Volontari – Nello svolgimento delle proprie attività l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i volontari sono coloro che, per libera scelta, svolgono le attività di interesse generale di cui all’Articolo 5 del presente Statuto in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari saranno rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere ammesso il rimborso ed i relativi limiti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e solo se l’Assemblea dei soci abbia adottato un regolamento sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

L’Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

Articolo 7 – Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo – L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati purché non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari oppure al cinque per cento del numero degli associati.

I lavoratori dell’Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L’Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. Le collaborazioni di lavoro autonomo sono regolate dalle norme di legge applicabili e dai contratti individuali.

Articolo 8 – Requisiti dei soci – Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell’organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle associazioni di promozione sociale e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro. Il numero totale di enti diversi dalle associazioni di promozione sociale non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Articolo 9 – Richiesta di adesione – La richiesta di adesione, indirizzata al Consiglio Direttivo, deve essere formulata in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall’Associazione, deve contenere la dichiarazione dell’aspirante socio di condividere le finalità dell’Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi.

Se a richiedere l’ammissione all’Associazione è un soggetto minore d’età, la domanda d’iscrizione dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali ed essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.

Se a richiedere l’ammissione all’Associazione è un’altra associazione di promozione sociale ovvero un altro Ente del Terzo settore o un altro organizzazione senza scopo di lucro, la domanda d’iscrizione dovrà contenere la copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto, il verbale dell’organo di amministrazione o dell’assemblea che manifesta la volontà di aderire all’Associazione, e deve essere firmata dal legale rappresentante dell’ente richiedente; nel caso di associazione di promozione sociale o di altro ente del terzo settore, la domanda di iscrizione dovrà contenere anche il certificato attestante l’avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore o, qualora il registro unico nazionale del Terzo settore non sia ancora stato istituito, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale o altro registro a cui l’ente è tenuto ad iscriversi; il certificato attestante l’avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell’ente del terzo settore richiedente.

Articolo 10 – Deliberazione della richiesta di adesione – Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, e delibera l’iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all’Associazione ovvero delibera di negare l’iscrizione al richiedente.

Se il Consiglio Direttivo nega l’iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata. La delibera motivata deve essere trasmessa all’interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dall’adozione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di denegazione dell’iscrizione deve contenere l’avvertimento della possibilità di proporre ricorso all’Assemblea nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 11.

Articolo 11 – Ricorso avverso la denegata iscrizione – Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l’iscrizione, l’interessato può proporre ricorso all’Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo precedente.

L’Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, ascolta personalmente il ricorrente ed il Presidente dell’Associazione ovvero altro componente del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione. L’Assemblea decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto.

Articolo 12 – Accoglimento della domanda di adesione – In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da parte dell’Assemblea ai sensi dell’Articolo 11, la deliberazione è comunicata al richiedente.

Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici) giorni dovrà versare al Tesoriere dell’Associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell’avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell’Associazione.

Articolo 13 – Ammissione a socio delle persone giuridiche – Nel caso di socio persona giuridica, i diritti sociali garantiti al socio sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall’ente associato.

Articolo 14 – Categorie di soci – I soci di dividono nelle seguenti categorie: fondatori; volontari; onorari.

I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo.

I Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, per libera scelta, operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito, e sottoscrivono le quote associative.

I Soci onorari possono essere coloro che abbiano dato un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione o la abbiano sostenuta moralmente o materialmente. La qualifica di socio onorario viene concessa e revocata dall’Assemblea degli iscritti in seduta ordinaria. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, pur godendo di tutti i diritti e avendo i medesimi doveri degli altri tipi di soci.

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci onorari, tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

Articolo 15 – Durata dello status di socio – Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 20 dello Statuto.

Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

Articolo 16 – Diritti dei soci – Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa.

Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione, di far verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti componenti degli organi di amministrazione, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, salvo preavviso, di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Articolo 17 – Restrizione dei diritti per i soci minorenni – I soci minorenni possono esercitare il loro diritto di voto esclusivamente per il tramite dell’esercente la potestà genitoriale. Per i soci minorenni non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto per delega.

I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo.

Articolo 18 – Obblighi dei soci – I soci hanno il dovere di:

    1. rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
    2. tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’Associazione;
    3. svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
    4. eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
    5. contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell’organizzazione;

pagare la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea dei soci.

Articolo 19 – Morosità del socio – I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di esercitare il diritto di voto in Assemblea degli iscritti e non godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota sociale annuale, il socio moroso perde il proprio status di socio ai sensi degli articoli seguenti.

Articolo 20 – Perdita della qualifica di socio – La qualifica di socio si perde per:

    1. decesso;
    2. mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n. 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista;
    3. rinuncia volontaria comunicata con preavviso minimo[i] di 30 (trenta) giorni per iscritto al Presidente, che ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito alla prima riunione successiva;
    4.  

Articolo 21 – Sospensione dai diritti legati allo status di socio – I diritti legati allo status di socio possono essere sospesi per un periodo compreso tra uno e sei mesi con provvedimento motivato dell’Assemblea degli iscritti in seduta ordinaria in seguito alla violazione degli obblighi legati allo status di socio.

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l’applicazione della sanzione della sospensione dai diritti di socio, deferisce l’interessato con delibera motivata all’Assemblea degli iscritti, con l’indicazione del periodo di sospensione richiesto, comunicando all’interessato la delibera mediante raccomandata a/r, ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L’Assemblea degli iscritti ascolta personalmente il Presidente dell’Associazione ovvero altro componente del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L’Assemblea degli iscritti decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L’Assemblea adotta delibera motivata con cui può disporre la non applicazione della sanzione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi ma comunque non superiore alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo nell’atto di deferimento.

La sospensione è annotata sul Libro dei Soci.

Al momento della pronuncia del provvedimento di sospensione dai diritti del socio da uno a sei mesi, qualora il socio sospeso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Articolo 22 – Espulsione del socio – L’espulsione del socio può avvenire per i seguenti motivi:

    1. inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
    2. danni morali e materiali arrecati all’Associazione;
    3. in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato ed aperto contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione.

Articolo 23 – Procedimento per l’espulsione del socio – Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l’espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all’Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all’interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L’Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell’Associazione ovvero altro componente del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L’Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L’Assemblea adotta delibera motivata con cui può disporre la non espulsione del socio, la sua espulsione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi.

Al momento della pronuncia del provvedimento di espulsione, qualora il socio espulso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Articolo 24 – Cancellazione dal Libro dei Soci – Il socio defunto è cancellato dal Libro dei Soci appena il Consiglio Direttivo sia venuto a conoscenza dell’evento. La cancellazione dal Libro dei soci decorre dal momento della morte.

Il socio moroso ai sensi dell’Articolo 19 è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel Libro dei Soci.

Nel caso di cessazione dello status di socio per espulsione, la cancellazione dal Libro dei Soci avverrà in seguito alla comunicazione del provvedimento dell’Assemblea dei soci che dispone l’espulsione.

Articolo 25 – Effetti della perdita dello status di socio – La perdita dello status di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né da diritto rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per il socio cessato o per i suoi aventi causa.

 

Sezione I

Disposizioni comuni agli organi ed alle cariche sociali

– Organi sociali – Sono organi sociali:

    1. L’Assemblea dei Soci;
    2. Il Consiglio Direttivo;
    3. Il Presidente[ii];
    4. Il Collegio dei Sindaci.

Articolo 27 – Cariche Sociali – Sono cariche sociali[iii]:

    1. il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
    2. il Segretario;
    3. il Tesoriere;
    4. il Presidente del Collegio dei Sindaci

Articolo 28 – Libri Sociali – L’Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

    1. Il libro sociale degli associati o aderenti,
    2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
    3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci (se costituito);
    5. Il libro verbali del Revisore legale dei conti (se nominato).

L’Associazione dovrà tenere altresì un registro dei volontari.

Articolo 29 – Elezione degli organi e delle cariche – Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci.

Le cariche sociali di Vice Presidente del Consiglio Direttivo[iv], Segretario e Tesoriere possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, qualora lo stesso Consiglio lo ritenga opportuno. Il Collegio dei Sindaci elegge il rispettivo presidente.

 

Articolo 30 – Durata degli organi sociali

La durata degli organi sociali è di 5 (cinque) anni. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili anche nella medesima carica.

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del quinquennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell’organo nel quale sono subentrati.

Articolo 31 – Appartenenza all’Associazione – Tutti i componenti degli organi sociali e tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono essere soci, con l’eccezione dei componenti del Collegio dei Sindaci.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati.

Non può essere nominato componente del Consiglio Direttivo o Sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 32– Conflitto di interesse – I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell’Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dell’Associazione stessa, previa delibera dell’Assemblea dei soci in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l’Associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri componenti del Consiglio Direttivo e, ove istituito, dal Collegio dei Sindaci. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 33 – Elettività e gratuità delle cariche – Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, salvo quanto specificamente previsto per i componenti del Collegio dei Sindaci.

Sezione II

L’Assemblea degli iscritti

Articolo 34 – Composizione – L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea degli iscritti è formata da tutti gli aderenti iscritti da almeno tre mesi all’Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Articolo 35 – Presidenza dell’Assemblea – L’Assemblea degli iscritti è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea dei soci nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell’Associazione o, in caso di sua assenza o mancata nomina, da un Segretario nominato per la singola convocazione dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 36 – Verbalizzazione dell’Assemblea – Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente al Presidente

Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell’Associazione e può essere consultato da ciascun socio, che può anche estrarne copia.

Articolo 37 – Convocazione dell’Assemblea ordinaria – L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L’Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Verificato il raggiungimento del numero di 1/3 (un terzo) dei soci, il Presidente provvede a convocare l’Assemblea nel termine di 15 (quindici) giorni.

Articolo 38 – Convocazione di diritto dell’Assemblea ordinaria – L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte: entro il giorno 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all’esercizio precedente ed entro il giorno 31 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo con riferimento all’esercizio successivo.

Il Presidente deve convocare l’Assemblea ordinaria entro il 30 giorno del mese nel quale scade il mandato degli organi sociali, affinché l’Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

Articolo 39 – Convocazione dell’Assemblea straordinaria – L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L’Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Verificato il raggiungimento del numero di 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio, il Presidente provvede a convocare l’Assemblea nel termine di 15 (quindici) giorni.

Articolo 40 – Modalità di convocazione dell’Assemblea – La convocazione dell’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l’affissione dell’avviso scritto nella bacheca posta presso la sede sociale dell’Associazione, o inviando individualmente a tutti i soci l’avviso a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, ordinaria o certificata.

L’avviso di convocazione deve essere inviato anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell’Assemblea sulla sospensione ai sensi dell’Articolo 21 e per i quali l’Assemblea non abbia pronunciato provvedimento definitivo. L’avviso di convocazione deve essere inviato anche che hanno comunicato la loro volontà di recedere ai sensi dell’Articolo 20, lettera c) e sui quali il Consiglio Direttivo non abbia deliberato.

L’Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L’avviso di convocazione deve contenere:

  1. la data, l’ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea dei soci;
  2. un elenco dei soci aventi diritto al voto per l’eventuale delega;
  3. l’ordine del giorno.

L’eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno della prima.

Articolo 41 – Quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea ordinaria – L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

– Competenze dell’Assemblea ordinaria – L’Assemblea delibera in materia di:

    1. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
    2. costituzione del Collegio dei Sindaci ai sensi dell’Articolo 66 del presente statuto e nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    3. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
    4. deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
    5. deliberazione sull’esclusione degli associati;
    6. approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    7. indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
    8. approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
    9. individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell’Associazione e senza alcun fine di lucro;
    10. adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
    11. eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
    12. approvazione o rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire la consultazione da parte di ciascun associato;
    13. approvazione o rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire un’eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
    14. approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
    15. determinazione dell’ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
    16. atti di straordinaria amministrazione;
    17. contenuto delle convenzioni tra l’Associazione e i terzi e modalità di attuazione delle stesse convenzioni.
    18. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 41 – Quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea straordinaria – L’Assemblea straordinaria è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 42 – Competenze dell’Assemblea straordinaria – L’Assemblea straordinaria delibera in materia di

    1. modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
    2. scioglimento, trasformazione o fusione dell’Associazione;
    3. scioglimento e/o messa in liquidazione dell’Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell’Associazione e/o la messa in liquidazione con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori l’assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 43 – Diritto di voto in Assemblea. Voto per delega – Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la potestà parentale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all’atto di convocazione, devono essere consegnate all’inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Articolo 44 – Modalità di espressione del voto in Assemblea – Sia le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria che quelle dell’Assemblea straordinaria sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all’elezione degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle afferenti lo status delle persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Articolo 45 – Diritto di voto in Assemblea. Voto per delega – Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la potestà parentale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all’atto di convocazione, devono essere consegnate all’inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Articolo 46 – Modalità di espressione del voto in Assemblea – Sia le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria che quelle dell’Assemblea straordinaria sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all’elezione degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle afferenti lo status delle persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione IIl Consiglio Direttivo

Articolo 47 – Costituzione e durata – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 9 (nove) componenti eletti dall’Assemblea dei soci tra i soci dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque anni.

Articolo 48 – Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo – Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci e/o altre persone, anche estranee all’Associazione

I componenti del Collegio dei Sindaci e gli eventuali invitati non possono essere presenti al momento delle votazioni.

Articolo 49 – Decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo – Nel corso del triennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni dalla carica e nel caso in cui venga meno lo status di socio.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive.

Nel caso di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell’ultima elezione da parte dell’Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione.

Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell’Associazione convoca l’Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti sostituti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del triennio di carica.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e totalmente in caso di revoca del Presidente da parte dell’Assemblea degli iscritti.

Articolo 50 – Incompatibilità – La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Sindaci.

All’atto dell’accettazione della carica, i componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall’art. 2382 cod. civ.

Articolo 51 – Gratuità della carica di componente del Consiglio Direttivo – Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell’interesse dell’Associazione.

Articolo 52 – Convocazione del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

Si riunisce almeno una volta al mese e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 53 – Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo – La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno e consegnato a ciascun componente almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. L’avviso deve essere consegnato a ciascun componente a mano ovvero a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, ordinaria o certificata, o mediante affissione dell’avviso di convocazione nella bacheca dell’Associazione presso la sede sociale.

In caso di urgenza il termine di 5 (cinque) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno). In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato ad horas.

Articolo 54 – Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia costituito da tre componenti, è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti. La riunione dell’organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo nomina tra i presenti un Presidente per la singola convocazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 55 – Competenze del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

  1. deliberare nella sua prima riunione sulla ritenuta necessità di attribuire le cariche sociali di Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere e, conseguentemente. eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
  2. delegare determinati compiti al Presidente;
  3. delegare ad uno o più dei consiglieri determinati compiti di amministratore;
  4. curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro dei Soci;
  5. eseguire le delibere dell’Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
  6. amministrare l’Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla quale risponde direttamente;
  7. fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
  8. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
  9. promuovere l’attività dell’Associazione, autorizzando la spesa;
  10. redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
  11. assumere l’eventuale personale dipendente dell’Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
  12. ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
  13. assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  14. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
  15. predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
  16. elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
  17. deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione, per un importo massimo di € 3.000,00 (Euro tremila/00), più IVA, senza la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria degli iscritti;
  18. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo entro il giorno 31 del mese di dicembre;
  19. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce;
  20. proporre all’Assemblea l’accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
  21. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
  22. deliberare circa l’ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
  23. deferire all’Assemblea dei soci, ai sensi degli Articoli 21 e 22 del presente Statuto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è normalmente generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 56 – Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo – Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 57 – Modalità di espressione del voto nel Consiglio Direttivo – Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all’elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo, quelle relative all’accettazione delle domande di iscrizione, quelle relative al deferimento dei soci all’Assemblea dei soci e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti

Sezione IV Il Presidente

Articolo 58 – Rappresentanza legale – Il Presidente dell’Associazione presiede sia l’Assemblea degli iscritti che il Consiglio Direttivo

Egli è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta verso i terzi ed in giudizio.

Articolo 59 – Elezione. Durata. Cessazione dalla Carica – Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli iscritti contestualmente al Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei componenti.

Articolo 60 – Revoca del Presidente – L’Assemblea degli iscritti, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può revocare il Presidente.

La convocazione dell’Assemblea per la revoca del Presidente avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/5 (due quinti) dei soci ed è effettuata, secondo le modalità di cui all’Articolo 38, da un socio designato dai soci richiedenti.

In seguito alla revoca del Presidente decade anche il Consiglio Direttivo.

Articolo 61 – Competenze del Presidente – Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l’associazione.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione, nonché gli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

  1. convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, curandone l’ordinato svolgimento;
  2. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l’eventuale estrazione di copia;
  4. emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
  5. verificare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l’eventuale riforma;
  6. rappresentare legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
  7. predisporre le linee generali del programma dell’attività dell’Associazione, individuando le esigenze dell’organizzazione e dei soci;
  8. redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
  9. vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
  10. eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
  11. in caso di necessità e di urgenza, assumere nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi;
  12. stipulare convenzioni tra l’Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell’Assemblea dei soci e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
  13. i compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette.

Sezione V Altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo

Articolo 62 – Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo – In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

In caso di impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il Vice Presidente ha il compito di convocare l’Assemblea degli iscritti per procedere a nuove elezioni degli organi sociali.

Articolo 63 –  Rappresentanza del Vice Presidente – Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

Articolo 64 – Il Segretario – Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Segretario sono:

  1. l’assistenza al Presidente dell’Associazione nei suoi compiti di Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  2. l’estensione, la sottoscrizione in calce e l’eventuale custodia di tutti i verbali dell’Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia prevista nella costituzione dell’Associazione o successivamente deliberata dall’Assemblea;
  3. l’esame e il disbrigo della corrispondenza;
  4. la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell’Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
  5. la regolazione degli interventi in Assemblea;
  6. la tenuta aggiornata del Libro dei Soci;
  7. la tenuta aggiornata del registro dei volontari;
  8. la tenuta aggiornata degli altri registri dell’Associazione e degli altri libri sociali che la legge impone all’Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta, dalla legge o dal presente Statuto, ad altri soggetti.

Articolo 65 – Il Tesoriere – Il Tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Tesoriere sono:

  1. tenuta, controllo e aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;
  2. tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili;
  3. la riscossione delle entrate in favore dell’Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
  4. predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e delle relative relazioni contabili.

Sezione VI Il Collegio dei Sindaci

Articolo 66 – Costituzione del Collegio dei Sindaci – Qualora non sia stato nominato in sede di costituzione dell’Associazione, l’Assemblea degli iscritti, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, può deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci, qualora lo ritenga opportuno.

 L’Assemblea degli iscritti deve, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci, che assume le funzioni di organo di controllo ai sensi e per gli effetti della norma citata, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

La nomina del Collegio dei Sindaci è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell’art. 10 del D. Lgs. 117/2017.

L’Assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Articolo 67 – Composizione del Collegio dei Sindaci – Il collegio dei Sindaci si compone di tre o cinque componenti effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:

  1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;
  2. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo, gli amministratori e il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società e degli enti da questa controllate;
  3. coloro che sono legati all’Associazione o alle società o agli enti da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

Si applica il disposto dell’art. 2399 del Codice Civile in quanto compatibile.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 del Codice Civile sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco.

All’atto dell’accettazione della carica, i Sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto dell’Associazione e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dagli artt. 2382 e 2399 cod. civ.

Articolo 68 – Presidente del Collegio dei Sindaci – Il Collegio dei Sindaci elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci sovraintende all’attività del Collegio e garantisce il pieno ed ordinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo.

Articolo 69 – Durata in carica – La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 70 – Sostituzione dei componenti del Collegio – In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di un componente del Collegio dei Sindaci, subentra uno dei componenti supplenti eletti.

Dopo aver effettuato due sostituzioni, per le eventuali altre sostituzioni dei componenti del Collegio che dovessero essere necessarie nel corso del triennio, il Presidente del Collegio invia comunicazione al Presidente dell’Associazione, che convoca l’Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti così nominati scadono insieme agli altri componenti del Collegio.

Articolo 71 – Compenso dei Sindaci – Qualora i componenti del Collegio dei Sindaci siano individuati tra persone non aderenti all’Associazione e siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, possono ricevere un compenso determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 72 – Competenze del Collegio dei Sindaci – Il Collegio dei Sindaci vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci, se costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, può esercitare inoltre la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e del successivo Articolo 73 del presente Statuto.

Il Collegio dei Sindaci agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

Articolo 73 – Revisione legale dei conti – L’Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

    1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
    2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
    3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

Tale obbligo di cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 74 – Entrate dell’Associazione – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

    1. contributi ordinari dei soci, compresa la quota sociale annua di iscrizione;
    2. contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all’Associazione;
    3. contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche;
    4. contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    5. contributi di organismi internazionali;
    6. rendite patrimoniali;
    7. donazioni e lasciti testamentari;
    8. proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell’Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell’Articolo 75 del presente statuto;
    9. il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, debitamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
    10. proventi dell’attività di raccolta fondi;
    11. ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo settore.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall’Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

  • – Quota sociale – La quota sociale annua di iscrizione all’Associazione è determinata dall’Assemblea dei soci.

Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese prima della seduta dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale.

La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello status di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell’Associazione.

Articolo 75 – Proventi derivanti da attività diverse – I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un’apposita voce del bilancio dell’Associazione e sono accertate dall’Assemblea degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 76 – Patrimonio sociale – Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Esso è costituito da:

  1. beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
  2. eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
  3. eventuali avanzi netti di gestione;
  4. donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall’Associazione sono ad essa direttamente intestati.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dall’Assemblea degli iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo settore.

Articolo 77 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare – Qualora l’Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 78 – Esercizio sociale – L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 79 – Redazione e presentazione del bilancio – L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell’Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Qualora l’Associazione non sia iscritta nel registro delle imprese deve depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Sindaci, ove costituito, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell’Assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio stesso.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell’organizzazione 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea, affinché ciascun socio possano prenderne visione.

Articolo 80 – Bilancio sociale – L’Associazione si impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad 1 milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale.

Qualora l’Associazione non abbia l’obbligo di redazione del bilancio sociale e non sia deciso dall’Assemblea dei Soci di procedere alla sua redazione, l’Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.

Articolo 81 – Trasparenza – Qualora con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l’Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 del D. Lgs. n. 117/2017 cui eventualmente aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 83 – Divieto di distribuzione di utili ed avanzi – L’Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

  1. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  2. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 117/2017;
  3. l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  4. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;
  5. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 84 – Vincolo di utilizzo di utili e avanzi – L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 85– Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio – L’Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 86 – Assicurazione – Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato sia per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell’adempimento delle attività statutarie.

L’Associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 87 – Responsabilità – I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Sindaci, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l’Associazione abbia più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’organo di controllo deve agire ai sensi dell’articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Articolo 88 – Norme di funzionamento – Le norme di funzionamento dell’Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea dei soci, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nell’apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell’iscrizione all’organizzazione.

Articolo 89 – Norme residuali e rinvii – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’Assemblea ai sensi dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) e della legislazione, anche regionale, sulla promozione sociale.

Il presente statuto costituisce parte integrante del verbale di assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione di promozione sociale denominata «Moby Dick» riunitasi il 21 dicembre 2018.

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